CASE VACANZA :stiamo aggiornado il sito per permettere ai proprietari di adeguarsi alla nuova Normativa sulle Locazioni occasionale a fini ricettivi - L.R. 28 luglio 2017, n. 16 come modificata dalla L.R. 6 luglio 2018, n. 23

CASE VACANZA :stiamo aggiornado il sito per permettere  ai proprietari di adeguarsi alla nuova Normativa sulle Locazioni occasionale a fini ricettivi - L.R. 28 luglio 2017, n. 16 come modificata dalla L.R. 6 luglio 2018, n. 23

 

La L.R. 6 luglio 2018, n. 23, nel modificare la L.R. 28 luglio 2017, n. 16, ha aggiunto l’art. 21 bis “Locazione occasionale ai fini ricettivi”
1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.
2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.
3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

Il comma 3 del nuovo articolo 21 bis, richiama il comma 8 dell’articolo 16, il quale recita:
8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

Il combinato disposto delle due norme richiamate, ha reso necessario, da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, l’adozione di due nuovi modelli che tengano conto dei nuovi ed ulteriori adempimenti previsti dalle intervenute modifiche normative (allegato.

Per quanto sopra, si invitano tutti gli utenti interessati alla LOCAZIONE OCCASIONALE A FINI RICETTIVI, ad ottemperare alle comunicazioni previste al fine dell’attribuzione dello IUN (Allegati) ed onde evitare le sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 26 della L.R. 28 luglio 2017 (DA € 200,00 A € 1.000,00).

Si precisa che la normativa citata vale per tutte le locazioni di immobili privati.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio SUAPE
(Geom. Raffaele Grosso – Via XX Settembre 183B – 09014 Carloforte – Tel. 0781-8589272) 

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